REGIONE PIEMONTE Legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 Art. 23. Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale 1.La Giunta provinciale, sulla base di apposito regolamento provinciale approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, rilascia previo controllo l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale a persona nominativamente indicata. 2.Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie degli emberizidi, dei ploceidi e dei fringillidi propriamente detti. 3.I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui al comma 1 devono essere muniti di anelli inamovibili di diametro adeguato alle specie. Sugli anelli devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo o la matricola o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore. 4.L'allevatore e' tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno. La denuncia e' presentata alla Provincia e deve contenere i dati riportati sugli anelli inamovibili. 5.E' vietato introdurre nel territorio regionale esemplari avifaunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente articolo e la cui caccia e' vietata in Piemonte, salvo che siano dotati di anello inamovibile di diametro adeguato alla specie, idoneo alla identificazione e purche' siano documentati con certificato di provenienza attestante la nascita in cattivita'. 6.Nelle manifestazioni didattiche, nelle rassegne, nelle mostre possono essere presentati esclusivamente esemplari regolarmente denunciati. 7.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali appartenenti alle specie esotiche. INSERISCO ANCHE LA DOMANDA CHE BISOGNA FARE PER AVERE L'AUTORIZZAZIONE, CON L'AGGIUNTA DI UNA MARCA DA BOLLO DI 14,62 EURO
Alla PROVINCIA DI TORINO Servizio Tutela della Fauna e della Flora Via Valeggio, 5 10128 - TORINO
II sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a ______________________________________________ (Prov. _______ ) il ____/____/_______ residente in ______________________________________________________ C.A.P. ______________ Via ____________________________________________ n. _______ tel. ______/ _________________
a norma dell' art. 23 della L.R. 4/9/1996 n. 70 e sulla base delle disposizioni di cui alla D.C.P. n. 246-13473071997 del 9.9.1997 CHIEDE l'autorizzazione all'impianto ed esercizio di un allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di fauna selvatica appartenente alle seguenti specie: ___________________________________________ n. capi _______ di cui n. M ______ n. F _______ ___________________________________________ n. capi _______ di cui n. M ______ n. F _______ ___________________________________________ n. capi _______ di cui n. M ______ n. F _______ ___________________________________________ n. capi _______ di cui n. M ______ n. F _______ ___________________________________________ n. capi _______ di cui n. M ______ n. F _______
Forma di allevamento prescelta:
#8234; a FINI CONSERVATIVI #8234; a FINI ANCHE RIPRODUTTIVI
Strutture in dotazione Numero Dimensioni Caratteristiche tecniche
Gabbie
Voliere
Altre strutture: ___________________ __________
__________
__________ __________
__________
__________ _____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
Locali utilizzati per il posizionamento delle strutture sopra menzionate: ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ siti in ______________________________________ Via __________________________________ n. ________
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________________________________ (data)
_______________________________________________ (firma)
Legge Regionale 4 settembre 1996 n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
Art. 23 - Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
1. La Giunta provinciale, sulla base di apposito regolamento provinciale approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, rilascia previo controllo l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale a persona nominativamente indicata. 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie degli emberizidi, dei ploceidi e dei fringillidi propriamente detti. 3. I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui al comma 1 devono essere muniti di anelli inamovibili di diametro adeguato alle specie. Sugli anelli devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo o la matricola o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore 4. L'allevatore è tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno. La denuncia è presentata alla Provincia e deve contenere i dati riportati sugli anelli inamovibili. 5. E vietato introdurre nel territorio regionale esemplari avifaunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente articolo e la cui caccia è vietata in Piemonte, salvo che siano dotati di anello inamovibile di diametro adeguato alla specie, idoneo alla identificazione e purchè siano documentati con certificato di provenienza attestante la ,nascita in cattività. 6. Nelle manifestazioni didattiche, nelle rassegne, nelle mostre possono essere presentati esclusivamente esemplari regolarmente denunciati. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali appartenenti alle specie esotiche PROVINCIA DI TORINO Servizio Tutela della Fauna e della Flora
REGOLAMENTO PER L’ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE
ART. 1 – FINALITA’ La Provincia ai sensi deli'art. 23 della LR. 4!9/1996 n. 70 disciplina attraverso Il presente regolamento il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto e l’esercizio di allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale a persone nominativamente indicate. Le attività di cui al primo comma possono essere rivolte esclusivamente soggetti appartenenti alle famiglie di fringillidi, emberizidi e ploceidi propriamente detti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A del presente regolamento, nonché per la creazione di ibridi, meticci e soggetti mutati derivanti da dette specie.
ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI ALLEVAMENTI Gli allevamenti soggetti ad autorizzazione sono suddivisi in due categorie a. allevamenti a scopo conservativo, che prevedono la detenzione di un numero di soggetti non superiore a cinque escludendo qualsiasi forma di riproduzione tra gli animali detenuti b. allevamenti anche s scopo riproduttivo, che non prevedono un numero massimo di animali detenuti e/o possono avere finalità riproduttive dei soggetti allevati.
ART. 3 - MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE La richiesta di autorizzazione all’allevamento deve essere presentata in carta legale alla Provincia di Torino Servizio Tutela della Fauna e della Flora. Sulla domanda si devono indicare le specie faunistiche per le quali si chiede l’autorizzazione all'allevamento, la forma di allevamento prescelta a norma dell’art. 2, il numero di soggetti (M F) che si intende allevare, le strutture (gabbie, voliere) che si utilizzeranno, in termini di numero, dimensioni e caratteristiche tecniche, nonché i locali utilizzati per il posizionamento delle strutture sopra menzionate. II rilascio dell'autorizzazione per l'allevamento a scopo conservativo é soggetto alla semplice richiesta, oltreché al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione per l'allevamento anche a scopo riproduttivo e' invece condizionato dal superamento di un colloquio di fronte ad una Commissione esaminatrice che giudicherà le conoscenze del richiedente in merito alle tecniche di allevamento, alla biologia, all'etologia, alle necessità ambientali, alimentari ed igienico sanitarie delle specie oggetto di allevamento, al fine di garantire il benessere psico fisico degli animali che si intendono detenere. L'autorizzazione e' rilasciata a persona nominativamente indicata dal Dirigente del Servizio Tutela della Fauna e delta Flora, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al successivo art. 7 e nel rispetto delle modalità previste nel presente Regolamento. II richiedente non potrà procedere all'acquisizione degli animali fintanto non sarà in possesso dell'autorizzazione provinciale.
ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE La Giunta Provinciale nomina entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento la Commissione, prevista nel precedente articolo, per il rilascio dell’autorizzazione di allevamento anche a scopo riproduttivo, composta da: - il Dirigente del Servizio Tutela della Fauna e della Flora o suo delegato con funzioni di Presidente; - un esperto in ornitologia, laureato in Scienze Biologiche o Scienze Naturali; - un esperto in problemi sanitari dei piccoli animali, laureato in Medicina Veterinaria; - un esperto in tecniche di allevamento designato dalle Associazioni Ornitologiche riconosciute a livello nazionale, presenti con propria sede sul territorio provinciale; La designazione del rappresentante delle Associazioni Ornitologiche, possibilmente concordata tra le diverse associazioni, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di richiesta inoltrata dalla Provincia. In caso di più designazioni la Provincia provvede alla nomina del rappresentante dell'associazione con il numero maggiore di iscritti a livello provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia. La durata in carica dalla Commissione coincide con quella effettiva della Giunta Provinciale e le sue funzioni sono esercitate fino all'insediamento, della Commissione sostitutiva. Ai componenti la Commissione e' corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dacia D.C.P. n. 94-41682 dell’11/5/1993. così come modificata dalla successiva D.C.P. 56 125814 del 18/10/1994.
ART. 5 - CONVERSIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI Chiunque sia in possesso alla data di entrata in vigore della presente normativa di autorizzazione per l’allevamento a scopo amatoriale di fringillidi, emberizidi e ploceidi, secondo i disposti di cui all'art. 28, LR. 60/79, e' tenuto a richiedere entro centoventi giorni dall'esecutività del presente atto, il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativi, presentando domanda in carta legale alla Provincia di Torino - Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con allegati la precedente autorizzazione e il precedente registro di carico e scarico debitamente aggiornato. Sulla domanda si dovrà precisare in quale forma l’allevamento verrà gestito secondo i parametri definiti nell’art. 2. I richiedenti saranno comunque esonerati dal sostenere il colloquio previsto all’art. 3 per il rilascio delle nuove autorizzazioni. Trascorsi i centoventi giorni le autorizzazioni rilasciate a norma dell’art. 28, L.R. 60/79 e non rinnovate saranno considerate a tutti gli effetti decadute.
ART. 6 – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELL'ALLEVATORE Ad ogni allevatore viene rilasciato con l'autorizzazione, a cura della Provincia, un registro di carico e scarico degli animali detenuti, con pagine numerate e timbrate a secco.
Sul registro si devono annotare per ogni soggetto presente in allevamento, la data di acquisizione o di nascita, denominazione della specie, numero progressivo e anno riportati sull'anello di riconoscimento, data di morte o cessione dell'animale con le generalità (cognome, nome ed indirizzo) della persona a cui il singolo soggetto viene eventualmente ceduto. Le acquisizioni e le cessioni degli animali devono essere attestate da certificazione di origine (modello 4) riportante tutti i dati relativi al soggetto come da D.P.R. n. 320 del 8/2/1954 e successive modifiche. Entro il 31 dicembre di ogni anno ogni titolare di allevamento deve denunciare in forma scritta al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno.
ART. 7 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ALLEVATORE Per la detenzione di un singolo animale l'allevatore deve disporre di una gabbia di capienza interna minima di 26 decimetri cubici (es. gabbia modello 39x23x29 cm.). Per l'allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve essere comunque garantito uno spazio minimo vitale di 18 decimetri cubici per soggetto. Le gabbie utilizzate per fine espositivo, essendo queste ad uso temporaneo, sono individuate in quelle approvate dalla C.O.M. (Confederazione Ornitologica Mondiale). II trasporto degli animali dall'allevamento alle sedi espositive e viceversa puo' essere effettuato all'interno di appositi contenitori totalmente schermati purché sia garantita una adeguata aerazione. Tutte le strutture di detenzione devono essere dotate di appositi posatoi, abbeveratoi e distributori di becchime adeguatamente riforniti. Il fondo beve essere attrezzato con materiale atto al drenaggio delle deiezioni da sostituirsi periodicamente con scadenze che garantiscano il dovuto grado di igiene all'intera struttura. Le pareti di recinzione verticale devono essere a rete o sbarre, di materiale metallico o plastico, almeno per un quarto del loro sviluppo, con luci tali da impedirne la fuga o intrappolamento accidentale dei soggetti detenuti. Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente aerato, prevedendo periodiche operazioni di disinfestazione e disinfezione delle stesse. In caso di voliere posizionate in ambiente aperto deve essere garantita copertura contro gli agenti atmosferici, l’ombreggiatura di parte del manufatto ed eventuali ripari antivento. Ogni allevatore deve disporre di apposita struttura per l'isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto, accantonando gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e dovrà segnalare. ai sensi di legge, al Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L competente situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette, nonché dare notizia di ogni anomalia che si riscontri alle uova alla loro schiusa e ai piccoli nati. In ogni allevamento deve essere posta particolare cura affinché le acque di scarico e i rifiuti non divengano motivo di inquinamento e/o diffusione di entità morbose.
ART. 8 - L'ALIMENTAZIONE DEI SOGGETTI ALLEVATI L'alimentazione deve contenere tutti gli ingredienti necessari, in proporzioni appropriate. atti a soddisfare i bisogni primordiali di accrescimento e mantenimento degli esemplari detenuti. In particolare deve essere garantita la somministrazione di: 1. acqua potabile; 2. appropriata e ben dosata mescolanza di semi (miscela) e/o pastoncini preparati dall'allevatore o acquistati in negozi specializzati; 3. sostanze vegetali fresche; 4. osso di seppia, sostanze calcaree o grit.
ART. 9 - MARCHIATURA DEI SOGGETTI ALLEVATI Tutti i soggetti detenuti in allevamento devono essere muniti di anelli inamovibili da applicarsi per i nuovi nati entro il quindicesimo giorno dalla nascita, riportanti l’anno di nascita, un numero progressivo annuale e il numero dell'autorizzazione dell'allevatore. Qualora l’allevatore sia regolarmente iscritto ad una Associazione Ornitologica Italiana legalmente riconosciuta a livello nazionale ed internazionale e' ammesso l'uso degli anelli dell'associazione purché rispecchino le caratteristiche dimensionali riportate al comma successivo. L'anello applicato dovrà essere di diametro adeguato, secondo le dimensioni riportate per ogni singola specie nell'allegato A che costituisce parte integrante presente regolamento. Sono ammessi l'allevamento e la detenzione di animali provenienti da paesi esteri purché adeguatamente inanellati e accompagnati da documentazione identificativa comprovante la nascita in cattività.
ART. 10 - CESSAZIONE D'ATTIVITA' DELL'ALLEVAMENTO La cessata attività di allevamento deve essere comunicata in forma scritta, entro trenta giorni dalla cessazione, agli uffici competenti della Provincia, provvedendo nel contempo alla restituzione dell'autorizzazione rilasciata e del registro di cari scarico dell'allevamento.
ART. 11 - SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE In presenza di inadempienza alle presenti disposizioni o alle norme nazionali e regionali in materia, il titolare sarà perseguito a norma delle vigenti leggi e l'autorizzazione rilasciata potrà essere sospesa o revocata.
ART. 12 – NORMA FINALE Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.
ALLEGATO A
FRINGILLIDI
CARDELLINO Carduelis carduelis Anello tipo A CIUFFOLOTTO Pyrrhula pyrrhula “ “ A CIUFFOLOTTO DELLE PINETE Pinicola enucleator “ “ C CIUFFOLOTTO ROSEO Carpodacus roseus “ “ C CIUFFOLOTTO SCARLATTO Carpodacus erythrinus “ “ B CROCIERE Loxia curvirostra “ “ C CROCIERE DELLE PINETE Loxia pyityopsittacus “ “ C CROCIERE FASCIATO Loxia feucoptera “ “ C FANELLO Acanthis cannabina “ “ A FANELLO NORDICO Acanthis flavirostris “ “ A FRINGUELLO Fringilla coelebs “ “ A FROSONE Coccothraustes coccothraustes “ “ C LUCHERINO Carduelis spinus “ “ Z ORGANETTO Acanthis flammea “ “ A ORGANETTO ARTICO Acanthis homemanni “ “ Z PEPPOLA Fringilla montifringilla “ “ A TROMBETTIERE Bucanetes githagineus “ “ A VENTURONE Serinus citrinella “ “ A VERDONE Carduelis chloris “ “ B VERZELLINO Serinus serinus “ “ Z
EMBERIZIDI MIGLIARINO DI PALUDE Enberiza schoeniclus “ “ A ORTOLANO Emberiza hortulana “ “ B ORTOLANO GRIGIO Emberiza caesia “ “ B STRILLOZZO Miliaria calandra “ “ C ZIGOLO BOSCHERECCIO Emberiza rustica “ “ A ZIGOLO CENERINO Emberiza cineracea “ “ B ZIGOLO DAL COLLARE Emberiza aureola “ “ B ZIGOLO DELLA LAPPONIA Calcarius lapponicus “ “ B ZIGOLO DELLE NEVI Plectrophenax nivalis “ “ B ZIGOLO GIALLO Emberiza citrinella “ “ B ZIGOLO GOLAROSSA Emberiza leucocephalos “ “ B ZIGOLO MINORE Emberiza pusilla “ “ A ZIGOLO MUCIATTO Emberiza cia “ “ B ZIGOLO NERO Emberiza cirlus “ “ A ZIGOLO TESTA ARANCIATA Emberiza bruniceps “ “ C ZIGOLO TESTANERA Emberiza melanocephala “ “ B
PLOCEIDI FRINGUELLO ALPINO Montifringilla nivalis “ “ C PASSERA D'ITALIA Passer italiae “ “ B PASSERA LAGIA Petronia petronia “ “ B PASSERA MATTUGIA Passer montanus “ “ A PASSERA OLTREMONTANA Passer domesticus “ “ B PASSERA SARDA Passer hispaniolensis “ “ B
Tipo anello Z diametro mm. 2,0 Tipo anello A diametro mm. 2,4 Tipo anello B diametro mm. 2,9 Tipo anello C diametro mm. 3,4 
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